Obbligo di colophon per i siti web: di che cosa si tratta e chi riguarda?

Obbligo di colophon per i siti web: di che cosa si tratta e chi riguarda?

Chi gestisce un sito web in Svizzera o si occupa di supporto alla gestione di un sito web in qualità di webmaster si trova ad affrontare diverse questioni giuridiche. Un dubbio comune riguarda sicuramente l’obbligo di colophon.

Jonas Baeriswyl Jonas Baeriswyl · Attorney at Law, VISCHER

Chiunque offra merci, opere o prestazioni su Internet o mediante commercio elettronico, deve “indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica”: è questa la disposizione che regola l’obbligo di colophon per i siti web disciplinato da oltre dieci anni all’interno della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) (art. 3 cpv. 1 lett. s punto 1 LCSI), che ha lo scopo di introdurre maggiore trasparenza sul soggetto dietro un sito web e permette agli utenti di trovare facilmente i dati di contatto dei gestori.

In questo modo, il colophon diventa anche un’indicazione dell’affidabilità di un sito web. Se, ad esempio, i prodotti vengono offerti a un prezzo inferiore rispetto ad altri siti web, ma il colophon non è presente o comprende indirizzi o dati di contatto sospetti (ad es. semplici coordinate o l’indicazione di una forma giuridica che non esiste nel Paese), aumenta la probabilità che si tratti di offerte dubbie o addirittura ingannevoli.

Il colophon non è obbligatorio per tutti i siti web, ma in genere è sempre necessario quando si offrono prodotti e servizi. L’eventuale gratuità totale o parziale delle offerte non è rilevante. Rientrano nell’obbligo di colophon non solo i tradizionali shop online, ma anche le piattaforme di file sharing e di social media e le offerte di fornitori di servizi cloud e di provider di web hosting. Tuttavia, le attività a carattere puramente privato o altre tipologie di attività non commerciali come la gestione di blog, social media e piattaforme informative che non propongono offerte commerciali non sono soggette all’obbligo di colophon.

Informazioni obbligatorie e facoltative nel colophon

La legge prevede l’obbligo di indicazione chiara e completa nel colophon di identità e indirizzo di contatto, incluso l’indirizzo e-mail.

Gli elementi obbligatori da includere in base al diritto svizzero sono esclusivamente i due summenzionati.

Di conseguenza, il colophon del sito web di una Sagl potrebbe essere simile a questo:

Esempio Sagl
via Esempio 1
8009 Città Esempio
E-mail: info@esempiosarl.ch

Naturalmente è possibile aggiungere altri dettagli: ulteriori informazioni che potrebbero essere utili per gli utenti sono ad esempio il numero di telefono, il numero d’identificazione dell’impresa (IDI), il nome e cognome di una persona con potere di rappresentanza, un link all’indice centrale delle ditte (zefix.ch) o l’estratto del registro di commercio cantonale. Queste indicazioni sono tuttavia facoltative in base al diritto svizzero.

Non è invece consigliabile riportare nel colophon esclusioni di responsabilità o diritti d’autore sui contenuti. Tali riferimenti si trovano spesso nel colophon dei siti web e contengono per la maggior parte elementi di testo praticamente identici, il che suggerisce che siano stati copiati da altri siti web ritenendoli modelli apparentemente affidabili o siano stati redatti da generatori di dubbia attendibilità. In molti casi i gestori dei siti web non conoscono affatto il quadro normativo dei riferimenti e soprattutto il fatto che, quasi sempre, è improbabile che tali riferimenti abbiano valore giuridico. Tuttavia, ritenere che tali informazioni siano neutre non è corretto, perché espressioni non accurate possono avere ripercussioni negative in un’eventuale controversia legale. In caso di dubbio, quindi, è consigliabile non usare espressioni legali altisonanti nel colophon. È invece auspicabile concentrarsi sui pochi elementi che devono obbligatoriamente essere presenti.

Non devono infatti mancare le informazioni necessarie, in quanto la violazione intenzionale della summenzionata disposizione della legge federale contro la concorrenza sleale è sanzionabile. Nel caso in cui questo avvenisse, in genere la cornice edittale non prevede una sanzione elevata; tuttavia, la mancanza di un colophon può avere effetti negativi sull’azienda e sulla sua attività, perché il sito web appare poco professionale e può addirittura essere considerato ingannevole. Una violazione dell’obbligo di usare la ditta o il nome (v. sopra) può avere inoltre conseguenze civili e in materia di concorrenza sleale.

Jonas Baeriswyl · Avvocato, VISCHER «I gestori di siti web svizzeri devono indicare sul sito web la propria identità e i propri indirizzi di contatto, nel colophon, se richiesto, e nella dichiarazione per la privacy»

In caso di relazioni con l’estero, è possibile che nel colophon vengano richieste ulteriori informazioni obbligatorie in conformità con il diritto del Paese estero. In caso di dubbi, i gestori dei siti web devono verificare se sono applicabili disposizioni estere relative all’obbligo di colophon e se queste differiscono dalle disposizioni del diritto svizzero (se ad esempio richiedono anche l’indicazione dell’iscrizione a registri o di un’eventuale autorità di vigilanza). Ulteriori chiarimenti sono necessari se l’offerta presente sul sito web è rivolta anche a persone che si trovano all’estero, ad esempio tramite indicazione dei prezzi (anche) in valuta estera.

Che aspetto deve avere il colophon?

Fondamentalmente il ”colophon” non deve essere contrassegnato come tale e la legge non prevede requisiti specifici riguardo al formato e al linguaggio. Tuttavia, nell’ottica qui presentata, la struttura dovrebbe tenere conto delle finalità dell’obbligo di colophon descritte all’inizio del presente articolo, insieme all’idea di fondo di non rendere la questione più complicata del necessario.

Questo significa che la sezione adatta in cui inserire un link ben visibile con la dicitura “Colophon” è il piè di pagina del sito web (spesso chiamato anche “footer”). Il link deve rimandare a una pagina contenente le informazioni obbligatorie summenzionate, oltre a eventuali indicazioni facoltative. Da un punto di vista linguistico, il colophon dovrebbe essere disponibile nelle lingue in cui è tradotto il sito web o sono offerti i prodotti e i servizi.

La dichiarazione per la privacy rappresenta l’obbligo di colophon 2.0?

Indipendentemente dalla questione dell’eventuale obbligo di colophon per un sito web, di norma è necessario pubblicare una dichiarazione per la privacy a causa dell’obbligo generale di informazione previsto dalla legge sulla protezione dei dati per i titolari del trattamento, ossia per qualsiasi organismo che determina lo scopo e i mezzi del trattamento di dati personali, introdotto con l’entrata in vigore della revisione della legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) a settembre 2023. In genere i gestori di un sito web sono considerati titolari del trattamento.

Secondo la nuova LPD, il titolare del trattamento deve informare le persone interessate (ad es. gli utenti i cui dati personali come indirizzo e-mail o nome e cognome vengono raccolti tramite lo shop online) in merito all’acquisizione dei loro dati. Per adempiere a tale obbligo di informazione, è diventata pratica consolidata redigere una dichiarazione per la privacy generale, in cui le aziende forniscono indicazioni sulla modalità di trattamento dei dati personali, in qualità di gestori di siti web e app, ma anche nell’ambito di altre attività di trattamento (online e offline), ad esempio nella gestione dei rapporti con i clienti, nella comunicazione con fornitori e aziende partner e in relazione ai processi di reclutamento.

Maggiori informazioni:
in un altro articolo pubblicato sull’Hostpoint Blog, lo studio legale VISCHER ha raccolto consigli importanti e utili per redigere dichiarazioni per la privacy. Altri articoli del blog spiegano cosa bisogna considerare con l’entrata in vigore della nuova legge svizzera sulla protezione dei dati nel 2023 e la gestione dei cookie banner.

Nella dichiarazione per la privacy è necessario includere almeno le indicazioni su identità e dati di contatto del titolare del trattamento. Sebbene la legge sulla protezione dei dati, contrariamente alla LCSI, non menzioni esplicitamente l’“indirizzo di contatto per la posta elettronica”, nella dichiarazione per la privacy deve essere specificata anche una possibilità di contatto elettronico o telefonico.

La dichiarazione per la privacy deve essere messa a disposizione sul sito web in un formato preciso, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile (v. art. 13 dell’ordinanza sulla protezione dei dati). Le indicazioni fornite sulla collocazione del colophon sul sito web si possono applicare anche alla dichiarazione per la privacy: la soluzione migliore è inserire nel piè di pagina del sito web un link che rimandi a una pagina separata contenente la dichiarazione per la privacy. Naturalmente anche la dichiarazione per la privacy dovrebbe essere disponibile nelle lingue in cui è tradotto il sito web o sono offerti i prodotti e i servizi.

In conclusione

Sul sito web è necessario riportare le indicazioni su identità e indirizzi di contatto. In sintesi, i gestori dei siti web svizzeri devono indicare sul sito web sia la propria identità sia i propri indirizzi di contatto, nel colophon, se richiesto, e nella dichiarazione per la privacy.

Nota sull’autore:
questo articolo è stato redatto dall’esperto legale Jonas Baeriswyl (avvocato) dello studio legale VISCHER e messo a disposizione come contributo esterno per l’Hostpoint Blog.

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