Dal 1° gennaio 2015 chi si dedica al commercio transfrontaliero di servizi elettronici, di telecomunicazione, radio e televisione con l’UE ha un nuovo importante obbligo. Infatti, sulla base del nuovo pacchetto IVA 2010 (direttiva 2008/8/CE) in tutta Europa sono entrati in vigore nuovi regolamenti, che comportano numerosi cambiamenti soprattutto per gli operatori svizzeri B2C. Se un operatore svizzero di e-commerce eroga uno dei servizi suddetti a dei privati nell’UE, in futuro tali servizi sono soggetti uniformemente all’IVA dello Stato di residenza di chi usufruisce del servizio. Pertanto il calcolo dell’IVA avviene nello Stato di residenza del cliente.
Come se non bastassero gli adeguamenti degli emendamenti normativi resisi necessari per il settore online in seguito all’applicazione della direttiva europea sui diritti dei consumatori nel 2014, dal 1° gennaio 2015 sono già entrate in vigore altre novità. In futuro chi offre servizi elettronici online sarà soggetto all’IVA del paese di residenza del consumatore. Questo spostamento radicale dal paese dell’erogatore del servizio al luogo di residenza di chi lo percepisce è finalizzato a tassare i servizi elettronici nel luogo in cui vengono utilizzati.
Chi è interessato dai cambiamenti?
I cambiamenti riguardano tutti i fornitori che offrono servizi elettronici (e servizi di telecomunicazione, radio e televisione) ai consumatori nell’UE (B2C). Dal 1° gennaio 2015 l’IVA deve essere versata in base all’aliquota vigente nel luogo di residenza del cliente in particolare per i seguenti servizi:
- creazione di siti web, web hosting, manutenzione a distanza
- creazione di software e relativi aggiornamenti
- creazione di immagini, testi, informazioni e database
- creazione di musica, film, giochi (incl. concorsi e lotterie)
- trasmissioni ed eventi di argomento politico, culturale, artistico, sportivo, scientifico e di intrattenimento
- corsi a distanza
La nuova regolamentazione riguarda sia le aziende europee che i fornitori extra UE, ad esempio svizzeri, che offrono i servizi elettronici ai clienti nell’UE. Al contrario nel settore B2B non sono previsti cambiamenti.
Mini One Stop Shop (MOSS)
Per evitare che i fornitori di prodotti elettronici in futuro debbano registrarsi per l’IVA in ciascun paese di residenza dei clienti, è stata creata la possibilità del Mini One Stop Shop. Questa soluzione consente al contribuente di calcolare la tassa sui fatturati relativi a un cliente residente in uno Stato membro dell’UE per mezzo di un portale Internet nello Stato membro nel quale è identificato ai fini fiscali. La partecipazione a questo sistema è volontaria. Ma se si decide di aderirvi, il regolamento del MOSS viene applicato a tutti gli Stati membri dell’UE. Non è possibile scegliere di aderire solamente a singoli Stati membri. Ne consegue che il regolamento MOSS è interessante per le aziende svizzere qualora esse forniscano servizi elettronici a clienti (B2C) residenti in diversi Stati europei e non desiderino registrarsi nei paesi di residenza di ciascun cliente.
Che cosa cambia nel concreto?
Nonostante il Mini One Stop Shop non bisogna illudersi che nella pratica il nuovo regolamento IVA non porti grandi cambiamenti, come dimostra il seguente esempio.
Se un francese usufruisce di un servizio elettronico fornito da un’azienda svizzera, in futuro tale servizio sarà soggetto all’IVA francese. Anche se l’azienda svizzera versa l’IVA per mezzo del Mini One Stop Shop in Germania, in futuro dovrà calcolare l’IVA francese proprio su questo servizio. Lo stesso vale per un cliente residente in Spagna, Polonia, Portogallo o tutti gli altri 28 Stati membri dell’UE. Pertanto l’azienda deve essere a conoscenza dello Stato di residenza del cliente. Successivamente presenterà presso il Mini One Stop Shop un conteggio separato con tutte le vendite B2C di prodotti elettronici nell’UE. Ne consegue che il Mini One Stop Shop si occupa solamente di distribuire i proventi dell’IVA nei singoli Stati.
Tra i cambiamenti radicali che ne derivano si annoverano i seguenti.
- Il fornitore di prodotti elettronici deve adottare delle misure atte a identificare chiaramente il paese di residenza del cliente. A tal fine si raccomanda una soluzione mediante indirizzo IP.
- In molti paesi nei negozi online il prezzo deve essere segnalato indicando l’IVA. Con il nuovo regime in alcuni casi l’IVA deve essere indicata in modo diverso a seconda del paese.
- Anche nella fatturazione occorre tenere conto delle diverse aliquote IVA dei singoli Stati membri dell’UE.
Inoltre le aziende in questione devono conoscere a fondo le leggi sull’IVA dei singoli Stati membri dell’UE nei quali erogano i servizi. Infatti, nonostante l’armonizzazione del diritto sull’IVA in corso nell’UE, vi sono forti divergenze tra i regolamenti dei vari Stati.
Conclusioni e ulteriori misure
Il nuovo pacchetto IVA comporta notevoli cambiamenti per il commercio B2C di servizi erogati in forma elettronica, servizi di telecomunicazione, radio e televisione a partire dal 1° gennaio 2015. In linea di massima il nuovo regolamento consente di calcolare l’IVA mediante un unico portale Internet (MOSS) in uno Stato membro dell’UE. La registrazione online per il Mini One Stop Shop può essere effettuata dal 20 ottobre 2014. Il fornitore di servizi dovrebbe prima verificare se è possibile o se vale la pena effettuare una registrazione (in particolare i fornitori di servizi che dispongono già di una registrazione IVA). Inoltre gli operatori che forniscono prodotti elettronici nell’UE devono verificare in quali Stati membri vengono forniti i prodotti e cosa prevedono le relative norme sull’IVA. Ad esempio è plausibile che vi sia un nuovo obbligo al versamento dell’IVA per le piccole imprese (startup) finora escluse dall’IVA in ragione dei fatturati contenuti.
In caso di dubbi e incertezze si raccomanda di richiedere la consulenza di un esperto, ad esempio un avvocato.