Obbligo di impressum da primavera anche in Svizzera

Obbligo di impressum da primavera anche in Svizzera

Un contributo ospite, avvocato Martin Steiger

Martin Steiger Martin Steiger · Medienrechtsanwalt

A partire dalla primavera 2012, verrà tuttavia introdotto in Svizzera un obbligo generale di impressum per il «commercio elettronico». Il retroscena è rappresentato dalla revisione della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI), che entrerà in vigore il 1 aprile 2012.

Nel contesto di questa revisione, la LCSI verrà integrata con il seguente nuovo articolo 3 comma 1 lettera s:

«Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica.»

Questo nuovo obbligo generale di pubblicazione dell’impressum si orienta secondo le relative norme della direttiva europea sull’e-commerce, riprendendola però solo in parte.

Ambito di applicazione dell’obbligo di impressum


La LCSI riguarda in linea di massima ogni comportamento che si presta ad influenzare la concorrenza – ossia domanda e offerta. È irrilevante che si tratti di un comportamento privato o commerciale. Per quanto riguarda le offerte online come i siti internet, è rilevante che essi (1) siano di accessibili al pubblico e che (2) il loro contenuto o il comportamento ad essi associato possa influenzare la concorrenza, in quanto (3) sussiste una relazione con un’attività economica, anche di terzi. La qualità «imprenditoriale» o «commerciale» di un sito internet non è rilevante dal punto di vista delle disposizioni relative alla concorrenza leale.

Il «commercio elettronico» (e-commerce) comprende tutte le forme di comunicazione finalizzate all’offerta di merci, opere o prestazioni nonché alla promozione di tali offerte per via elettronica. Forme comuni di questa comunicazione sono rappresentate da internet e dai siti, ma entrano qui in gioco anche altri esempi quali siti internet per cellulari, apps native per smartphones o social network (social media). L’offerta di merci comprende ad esempio la vendita di oggetti quali libri o accessori per computer; l’offerta di opere contempla la redazione di testi o l’allestimento di siti web e l’offerta di prestazioni include invece l’esecuzione di incarichi quali servizi di consulenza e traduzione. Anche la pubblicazione di contenuti può rientrare nell’ambito dell’e-commerce.

Il ricorso a hoster stranieri o l’utilizzo di nomi di dominio stranieri non esenta dal nuovo obbligo di pubblicazione dell’impressum. Anche chi ad esempio gestisce un blog svizzero con «Blogger», Tumblr o WordPress.com è tenuto a pubblicare l’impressum.

Non rientrano nell’ambito dell’e-commerce quelle offerte pubblicate a fini esclusivamente privati, ideali, scientifici o internamente ad un’organizzazione o azienda. La LCSI revisionata definisce come eccezioni esenti dall’obbligo di impressum per l’e-commerce la telefonia, lo scambio diretto di e-mail e vie analoghe di comunicazione individuale.

Obbligo di impressum da primavera anche in Svizzera

Contenuto dell’impressum


L’impressum deve contenere informazioni chiare ed esaurienti riguardanti l’identità e gli indirizzi di contatto dell’operatore, inclusi gli indirizzi e-mail. L’indicazione di «impressum» non è giuridicamente necessaria, ma è consigliata. Una tale precisazione e la consueta collocazione nel piè di pagina (footer) di un sito facilitano l’identificazione dell’impressum.

Le informazioni riguardanti l’identità dell’operatore devono essere chiare ed esaurienti. Dal mio punto di vista esse comprendono in particolare:

L’indicazione di una casella postale o la possibilità di comunicazione per e-mail esclusivamente tramite un modulo di contatto non è sufficiente. Le informazioni sull’identità dovrebbero essere pubblicate direttamente sotto forma di testo e non come pura immagine. La protezione contro lo spam non può avvenire attraverso indirizzi e-mail «nascosti» o incompleti a scapito della chiarezza informativa prevista dalla legge.

La direttiva europea sull’e-commerce sopra citata prescrive ulteriori dati, tra cui se presenti il numero d’iscrizione al registro delle imprese e la partita IVA, le autorità di controllo responsabili in caso di attività che necessitano un’autorizzazione, eventuali associazioni di categoria e regole professionali per le professioni regolamentate. Secondo il nuovo obbligo di pubblicazione dell’impressum, queste informazioni non sono giuridicamente necessarie in Svizzera.

Conseguenze giuridiche


La LCSI prevede conseguenze civili e penali in caso di violazioni del nuovo obbligo di impressum. In caso di concorrenza sleale premeditata, la LCSI dispone su richiesta pene detentive fino a tre anni o sanzioni fino a 360 aliquote giornaliere. Se si tralascia deliberatamente la pubblicazione dell’impressum, il grado della pena può comunque muoversi decisamente all’interno di questo contesto punitivo.

Il sistema giuridico svizzero non contempla ingiunzioni di pagamento con dichiarazioni di rinuncia pena sanzione.

Consigli


Consiglio come regola generale a tutti i siti internet e ad altre offerte online – ossia anche blog «privati» – la pubblicazione di informazioni chiare ed esaurienti riguardo l’identità e gli indirizzi di contatto. Questi dati dovrebbero essere indicati come «impressum» e collegati con un link su tutte le pagine del sito internet.

La domanda se un sito internet rientri nell’ambito di applicazione della LCSI e rappresenti «commercio elettronico», deve essere chiarita se necessario con una verifica del singolo caso. La LCSI revisionata non contiene informazioni a questo proposito, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) non ha pubblicato finora alcuna raccomandazione pertinente e una giurisprudenza specifica non esiste ancora. Dato che l’impressum è comunque già oggi scontato per siti internet seri, una tale verifica non dovrebbe essere necessaria nella maggior parte dei casi.

Per le offerte online come Twitter che non offrono alcuna possibilità diretta di inserire un impressum, consiglio un adeguato collegamento tramite link. Secondo me è sufficiente un link sul proprio sito, a patto che l’impressum sia qui facilmente identificabile.

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